La Rivista
2020
N° 1 - 2 Gennaio - Giugno 2020
Il regime fiscale agevolativo dei Piani individuali di risparmio
02/Aprile/2020
Attualità economiche sociali

Avv. Andrea Cristiani[1]

I Piani individuali di risparmio (PIR) sono una specifica tipologia di investimento, introdotta dal Legislatore al fine di indirizzare gli investimenti dei piccoli risparmiatori verso gli strumenti finanziari delle piccole e medie imprese nazionali. Attraverso tale istituto si è tentato di garantire alle PMI italiane un canale alternativo a quello bancario per reperire adeguate provviste finanziarie per lo sviluppo del business.

Per rendere i PIR attraenti per le persone fisiche, il Legislatore ha previsto per gli strumenti finanziari che compongono il piano l'esenzione dalle imposte sui redditi per i relativi proventi (sia per i redditi di capitale che per i redditi diversi) nonché dall'imposta sulle successioni nell'eventualità di trasferimento a causa di morte. 

In caso di investimenti infruttuosi che, all'atto della chiusura del PIR si traducono in una perdita, le minusvalenze e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione entro i quattro periodi d'imposta successivi a quello di realizzo nell'ambito di un altro PIR, ovvero, possono essere portati in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi entro il quarto.

Per la costituzione del PIR, il risparmiatore è tenuto ad aprire un rapporto di custodia o di amministrazione o di gestione di portafogli avvalendosi di intermediari abilitati residenti, oppure a stipulare un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione avvalendosi di imprese di assicurazione residenti (si precisa che è possibile avvalersi anche di intermediari non residenti ma operanti in Italia, alternativamente, tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi).

Sotto il profilo soggettivo, destinatari dell'agevolazione sono, senza alcuna limitazione anagrafica, le persone fisiche residenti in Italia purché:

  1. conseguano i redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa;
  2. detengano gli investimenti, per almeno cinque anni; 
  3. non abbiano, nello stesso momento, più di un piano di risparmio. 

Al fine di dare un qual certo carattere di stabilità all'investimento, il Legislatore ha subordinato l'accesso al beneficio fiscale ad un holding period. Nel dettaglio, gli strumenti finanziari che compongono il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni a partire dalla data puntuale di acquisto (o sottoscrizione) dello strumento finanziario oggetto di investimento.

In caso di cessione anticipata (i.e. prima del decorso del quinquennio), i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono ordinariamente assoggettati a tassazione, senza applicazione di sanzioni.

Tuttavia è possibile evitare la decadenza dal beneficio fiscale laddove i proventi derivanti dalla cessione anticipata degli strumenti finanziari siano reinvestiti in strumenti finanziari "qualificati" entro novanta giorni.

Il Legislatore ha inoltre previsto specifiche soglie massime di investimento, non consentendo di destinare al PIR più di 30.000 euro l'anno e 150.000 euro complessivamente ma, al contempo, non ha fissato alcuna soglia minima di investimento.

Sotto il profilo oggettivo, al fine di accedere al beneficio fiscale, il PIR deve rispettare i seguenti requisiti:

  • gli strumenti finanziari di uno stesso emittente non possono superare una quota del 10% dell'investimento complessivo;
  • la liquidità non può rappresentare una quota superiore al 10% dell'intero investimento;
  • almeno il 70% dell'investimento totale deve essere destinato a strumenti finanziari di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o residenti in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia (gli investimenti in tali soggetti sono definiti "qualificati");
  • il 30% del sopra citato 70% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti;
  • gli strumenti finanziari non possono essere emessi o stipulati con soggetti residenti in paesi non "white list".

Con esclusivo riferimento ai PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, il Legislatore ha previsto taluni requisiti maggiormente restrittivi, in particolare, la sopra citata quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e per almeno il 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE Mid Cap.

Seppure a seguito della grande risposta da parte dei risparmiatori riscontrata nel primo anno di introduzione dei PIR (2017) negli anni successivi il totale delle sottoscrizioni non ha rispettato le attese (con dati particolarmente scoraggianti nel corso dei primi mesi del 2020[2]), i PIR restano uno strumento decisamente interessante data l'assenza di soglie minime di investimento e i consistenti benefici fiscali. La scarsa risposta può essere imputata alle ricorrenti modifiche normative riguardanti la composizione dei PIR che hanno impedito di proporre sul mercato prodotti consolidati.

Il successo dei PIR, in considerazione dell'inevitabile crisi economica scaturente dall'emergenza Covid-19, è quanto mai auspicabile giacché potrebbe consentire alle PMI nazionali l'accesso a un nuovo flusso di risorse finanziare indispensabili per una rapida ripresa dell'economia nazionale.


[1] Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Frosinone. Collaboratore nel dipartimento Tax dello Studio Legale e Tributario Eversheds Sutherland.

[2] Cfr. Il Sole 24 Ore - Osservatorio PIR di Plus24; Vedi anche Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2020, I Pir iniziano l'anno con il piede sbagliato: raccolta ancora in rosso, Isabella Della Valle e Lucilla Incorvati.