La Rivista
2020
N° 1 - 2 Gennaio - Giugno 2020
Covid-19 e i modelli organizzativi di controllo interno delle imprese
14/Maggio/2020
Attualità economiche sociali

di Giulio Zamponi

Premessa

A seguito della decrescita della curva dei contagi causati dal virus Sars-CoV-2 (di seguito anche Covid-19), con il DPCM 26 aprile 2020 è stato dato avvio alla c.d. "Fase 2", nel corso della quale alcune imprese, la cui prosecuzione dell'attività produttiva era stata sospesa dai DPCM 11 e 22 di marzo 2020, a partire dal 4 maggio, possono riprendere la produzione.

Tuttavia, sino al permanere dell'indisponibilità di un valido vaccino e/o di una terapia efficace, tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, saranno esposti ad un rischio di contagio da Covid-19 maggiore rispetto a quello cui sono esposti i cittadini nell'attuale situazione di lockdown parziale o dei lavoratori la cui attività possa proseguire mediante il ricorso allo smart working.

Pertanto, affinché la prosecuzione – ed ora anche il riavvio – dell'attività d'impresa avvenga in condizioni che assicurino un adeguato livello di protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, le associazioni di categoria delle imprese insieme alle associazioni sindacali hanno elaborato un "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", (aggiornato il 24 aprile), contenente indicazioni operative minime finalizzate ad incrementare, nelle aziende, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate dal Governo e dalle Autorità competenti per contrastare l'epidemia di Covid-19. 

Per tali aziende, inoltre, il rispetto del suddetto Protocollo è richiesto esplicitamente dall'art. 2, co. 6 del DPCM 26 aprile 2020, pena la sospensione dell'attività qualora non fosse assicurato un adeguato livello di protezione e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

A ciò si aggiunga che la normativa prevista dal D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto che , l'infezione da Covid-19 contratta in azienda costituisce "infortunio sul lavoro" valutabile ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, meglio noto come Testo Unico in materia di Salute e sicurezza ("TUS").

La "Fase 2" come occasione per l'adozione di un Modello 231

Si aprono, quindi, nuovi scenari per l'imprenditore/datore di lavoro che intenda proseguire o riprendere la propria attività, il quale dovrà valutare il "rischio biologico" da contagio da Covid-19 ed adeguarvi gli obblighi prevenzionistici e le misure di sicurezza, il cui omesso adempimento potrebbe essergli contestato a seguito della morte o delle lesioni occorse ad un suo dipendente.

L'adozione dei suddetti presidi, di cui il Protocollo costituisce una valida base, dovrà poi essere condotta a seguito di un'accurata valutazione del rischio in modo da essere declinati diversamente in relazione al tipo di attività, al tipo di mansioni, alla situazione epidemiologica delle diverse zone geografiche in cui è ubicata l'azienda ed alla situazione anamnestetica dei dipendenti.  

Qualora ciò non avvenga, la lesione o la morte di un lavoratore esposto, in occasione di lavoro, al rischio da Covid-19, potrà costituire l'oggetto di un procedimento penale, allorché la fattispecie di delitto colposo ed in specie quello commesso in violazione della normativa antinfortunistica, venga integrata dalla violazione della regola cautelare che si assume dovesse essere rispettata nel caso concreto.

Tali regole cautelari (contenute nel Codice civile e nel TUS) comportano l'obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori e, di conseguenza, identificare le misure di prevenzione e di protezione individuale.

Altresì, per effetto della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al TUS, quali l'omessa o insufficiente sorveglianza sanitaria ovvero la mancata valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti patogeni presenti nell'ambiente, potrebbe scaturire la responsabilità "amministrativa" della Società ai sensi dell'art. 27-septies del D. Lgs. n. 231/2001, laddove da ciò sia derivata la diffusione della malattia e, di conseguenza, il contagio dei lavoratori presenti in azienda.

Inoltre, l'eventuale addebito dell'illecito 231 alla società è reso più stringente dal recente orientamento della Cassazione (da ultimo la sentenza della Cassazione penale del 27 novembre 2019, n. 49775) in merito ai criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente (l'"interesse" ed il "vantaggio") per violazione della normativa antinfortunistica, che sono da riferire alla condotta colposa e non all'evento, con la conseguenza che potrebbe sussistere sia l'interesse, nel caso in cui l'omessa adozione dei presidi di sicurezza determini un risparmio di spesa, sia il vantaggio della società, qualora la mancata osservanza della disposizioni governative consentisse un aumento della produttività.

Tuttavia, l'impresa può beneficiare dell'esonero della suddetta responsabilità dimostrando in giudizio di aver adottato un Modello organizzativo effettivamente idoneo a prevenire le fattispecie di reato ivi contemplate e che sia stato costituito un Organismo di Vigilanza deputato a verificarne la tenuta ed il rispetto.

Invero le modalità di costruzione del c.d. "Modello 231" ben si adattano alla logica risk based alla base dell'adozione dei presidi anti-contagio da Covid-19 dovendo avvenire secondo le migliori prassi ed in accordo con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001. Tali presidi quindi vengono individuati mediante l'analisi del contesto aziendale, che evidenzi in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per l'impresa, a cui seguirà la progettazione del sistema di controllo interno, adeguando l'esistente struttura societaria con i necessari protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni e, infine, l'istituzione di un sistema sanzionatorio e la redazione di un Codice Etico. 

È bene, conclusivamente, precisare che l'adozione di un Modello 231 è prevista in termini facoltativi e non obbligatori, nelle more della quale, comunque, laddove ne sia contestata la mancata adozione e attuazione, l'ente non sarà sanzionato allorché sia dimostrata l'adozione di misure cautelari idonee a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (Cass., sez. VI Pen., 25.09.2018, n. 54640).